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coordinamento delle libere associazioni professionali e ne accetta integralmente il manifesto.
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STATUTO SINEA
Società Italiana Nutrizionisti Etologi Alimentari “SINEA”
Statuto e regolamento dei Profili Professionali e delle attività
Art. 1 - Scopi
La Società Italiana Nutrizionisti Etologi Alimentari “SINEA” ha i seguenti scopi:<br>
1 -tutelare gli interessi morali e materiali dei propri soci;
2-ottenere una migliore preparazione e qualificazione dei Nutrizionisti Etologi Alimentari;
3-tutelare i propri Soci in particolare, e tutti i laureati nelle discipline specifiche, nel loro diritto di fregiarsi del titolo, o profilo professionale, di “Etologo Nutrizionista ®” o “Etologo Alimentare ®” e poter svolgere nell’assoluta legalità e professionalità la professione potendo accedere anche ai posti di lavoro di cui i Soci sono il logico sbocco;
4-svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione presso la Scuola, l’Opinione Pubblica e presso le Autorità Competenti sull’importanza, nel mondo d’oggi, delle funzioni del “Etologo Nutrizionista ®” e dell’ “Etologo Alimentare ®”;
5-diffondere la conoscenza rigorosamente scientifica nel campo alimentare e nutrizionale sia riferita alle problematiche di peso corporeo (obesità, soprappeso, magrezze) e sia ai disturbi del comportamento alimentare (DCA);
6-diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli attuali metodi e strumenti comportamentali per correggere comportamenti disadattativi;
7-fornire opportunità di crescita professionale e di promozione ai professionisti che, a vario titolo, si occupano di comportamento alimentare;
8-prendere ogni altra iniziativa consona con la formazione e la qualificazione degli “Etologi Nutrizionisti ®” e degli “Etologi Alimentari ®”.
9-Oltre agli scopi sopraelencati, la SINEA può operare, anche in collaborazione con altre Associazioni, Società e Ordini Professionali aventi, o non, le stesse finalità e gli stessi scopi, per la diffusione della corretta cultura alimentare e nutrizionale e dell’educazione finalizzata a comportamenti alimentari razionali al fine di una ottimale e sana nutrizione sia della Popolazione e, specialmente, del singolo individuo.
10-La SINEA istituisce e crea un sito web “http://www.sineanet.it /.org/.net” con lo scopo principale di creare un’anagrafe dei Nutrizionisti “Etologi Alimentari ®” o “Etologi Nutrizionisti ®”. Ogni Socio, con esclusione degli “Aderenti”, ha il diritto di essere inserito nell’elenco/anagrafe essendo, però, in possesso della preparazione specifica che lo definisce e lo identifica con il profilo professionale di “Etologo Alimentare ®” o di “Etologo Nutrizionista ®”. L’elenco, consultabile facilmente, sarà suddiviso per regioni, provincie e città o paesi e permetterà, agli utenti interessati, la ricerca immediata del nominativo del Professionista al quale potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni specifiche. Attraverso il sito, inoltre, gli utenti potranno richiedere agli specialisti SINEA consigli e suggerimenti.
11-La SINEA si pone come altra finalità essenziale la stretta collaborazione tra i suoi iscritti i quali, indipendentemente dal Titolo di Studio posseduto, si adoperano fattivamente e proficuamente affinché vengano raggiunti gli obiettivi ed i risultati istituzionali. L’inosservanza di queste fondamentali norme di convivenza e di rispetto professionale e scientifico può determinare, su proposta di qualsiasi Socio effettivo e su delibera del Consiglio Direttivo, l’esclusione dal sodalizio dei Soci interessati al contenzioso.
12-Ogni singolo Socio, è tenuto ad osservare tutte le leggi che regolano le categorie professionali ivi comprese le l’attività congiunte con il proprio titolo di studio e con le leggi istitutive dell’Ordine Professionale di appartenenza, ove esistente, allo scopo di non invadere le competenze e le prerogative degli altri Ordini Professionali o Professionisti.
13-La SINEA o le singole sezioni (Art. 2) possono produrre, o distribuire, materiale informativo o editoriale allo scopo di portare a conoscenza della popolazione le attività svolte dalle singole sezioni o dall’organizzazione centrale della SINEA. Il materiale in edizione e in distribuzione dovrà essere preventivamente approvato, per iscritto, dalla Commissione Nazionale. Senza la preventiva autorizzazione, il materiale non potrà essere né prodotto né distribuito o diffuso con qualsiasi mezzo. Tutto il materiale prodotto, distribuito o diffuso dovrà essere coperto da preventivo copyright.
14-Quanto sopra potrà essere ottenuto attraverso la promozione e l'organizzazione di attività culturali ed ogni altra iniziativa utile quali: Convegni, Tavole rotonde, conferenze, seminari, attività di Informazione sul territorio, prevenzione, corsi di formazione, gruppi di studio e ricerca, pubblicazione di materiale informativo, sportello di consulenza ed attività di trattamento e riabilitazione ad un corretto stile di vita e ad un adeguato e razionale comportamento alimentare.
15-La Società Italiana Nutrizionisti Etologi Alimentari “SINEA” è apartitica e non ha fini di lucro.
16-Tutto quanto sopra elencato potrà essere fatto direttamente o a mezzo terzi.
Articolo 2 - Sezioni
Una Sezione può essere costituita, e richiesta da almeno dieci Soci, entro ambiti territoriali di livello non inferiore a quello di città;
Non possono essere costituite più Sezioni per il medesimo ambito territoriale.
Le iniziative a carattere regionale dovranno essere coordinate tra le diverse Sezioni esistenti.
Le Sezioni divengono tali dal momento in cui la loro costituzione è approvata dal Consiglio Direttivo.
Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto nazionale. Esse possono darsi un proprio Regolamento interno, purché non in contrasto con lo statuto Nazionale.
Il Regolamento sezionale deve prevedere:
- il diritto di ogni Socio o Aderente alla SINEA a far parte della Sezione;
- l’obbligo di subordinare l’accettazione di nuovi Soci o Aderenti all’approvazione da parte di apposita Commissione, che trasmetterà alla Segreteria Nazionale, sia in caso di accettazione, sia in caso di non accettazione. In caso di mancata accettazione, all’aspirante deve essere consentito di ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti dal Regolamento Nazionale.
- il numero (minimo e massimo) dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale, a scelta delle singole Sezioni, e le modalità di elezione di essi da parte dell’Assemblea di Sezione.
- l’obbligo di un bilancio della Sezione e della redazione annuale di una relazione sulle attività svolte, entrambi da presentare obbligatoriamente al Consiglio Direttivo o all’Assemblea Nazionale ordinaria;
Articolo 3 - Pubblicazioni sociali
La SINEA cura la pubblicazione periodica, quadrimestrale o semestrale, di un bollettino di informazioni in cui vengono accolti anche i notiziari nazionali e sezionali. Il bollettino viene distribuito gratuitamente a tutti i Soci e agli Aderenti.
Oltre al bollettino di informazioni la SINEA può pubblicare altre opere editoriali rispondenti ai fini statutari.
Art. 4 Destinatari
L’associazione svolge le attività a favore dei seguenti destinatari:
Laureati e Professionisti che operano nel campo medico, biologico, psicologico e tutti i professionisti della salute, che vogliano approfondire le tematiche riferite al presente statuto e ad Operatori socio-sanitari, Insegnanti, Studenti e Popolazione generale.
La Società Italiana Nutrizionisti Etologi Alimentari “SINEA” ha sede a Roma, presso La SISRAN Fip Srl, in Via Borghesano Lucchese 24.
La Società Italiana Nutrizionisti Etologi Alimentari “SINEA” si articola in Sezioni. Le sezioni possono essere ubicate sia a livello regionale ma anche in ogni singola città Italiana o Europea.
Articolo 5 – Soci
Possono far parte dell’Associazione (Soci) i laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Psicologia, Dietistica, Scienze e tecnologie alimentari e Scienze motorie che abbiano frequentato il Master in Dietologia e Nutrizione Umana organizzato dalla SISRAN FiP Srl, ed abbiano ottenuto sia il relativo Diploma Master che la liberatoria circa l’utilizzo dei profili professionali di “Etologo Nutrizionista ®” o “Etologo Alimentare ®”.
In qualità di “Aderenti” possono far parte anche tutti gli Operatori socio sanitari e della salute in generale così come tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea sopra menzionati. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, pur non essendo laureati o studenti, ne condividano le finalità e si adoperano attivamente per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi istituzionali.
Tutti gli Aderenti non hanno diritto di voto. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può ammettere tra i Soci quegli Aderenti che dimostrino particolari competenze e diano un fattivo apporto alle attività dell’Associazione.
L’associazione è composta da:
1. Soci Fondatori
2. Soci Ordinari
3. Soci Onorari
4. Soci Professionisti
5. Soci Effettivi
6. Soci Sostenitori
7. Soci Aderenti
1-Soci Fondatori
Sono persone fisiche o Associazioni e Società che, con il proprio operato e le proprie disponibilità finanziarie, hanno effettivamente contribuito alla costituzione dell’Associazione.
2- Soci Ordinari
Sono i soci fondatori e quei Soci Professionisti cooptati dai soci fondatori stessi.
I soci Ordinari costituiscono il Consiglio Direttivo con poteri esecutivi.
Il Consiglio Direttivo individua le aree funzionali e definisce le attribuzioni di potere nell’ambito delle stesse. Le cariche sono ricoperte dai soci fondatori e, ai sensi dello statuto, dai soci ordinari che abbiano acquisito tale qualifica perché così deliberato dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo nella riunione di cui al punto precedente. Per passare a Socio Ordinario bisogna essere stati Soci Professionisti per almeno due annualità.
3- Soci Onorari
Sono persone fisiche, enti, società, associazioni con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attività o impegno negli ambiti in cui opera l’Associazione, che siano stati invitati a far parte dell’Associazione dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e che abbiano accettato l’invito.
4- Soci Professionisti
Sono le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione, e possiedono titoli formativi e percorsi professionali ritenuti adeguati – in termini di qualità ed efficacia – dall’Associazione per poter presentare servizi ed attività quali quelle previste dall’Associazione stessa
5- Soci Effettivi
Sono le persone fisiche che, sposando gli scopi dell’Associazione ed anche senza specifici interessi professionali, decidono di iscriversi.
6- Soci Sostenitori
Sono singoli Individui o Associazioni e Società che contribuiscono con risorse economiche e/o strumentali all’attività dell’Associazione condividendone obiettivi e scopi.
7- Soci Aderenti
Sono Soci Aderenti tutti gli Operatori socio sanitari e della salute in generale così come tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea sopra menzionati. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, pur non essendo laureati o studenti, ne condividano le finalità e si adoperano attivamente per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi istituzionali.
Solo i Soci Ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo.
Il numero dei soci nell’ambito delle singole categorie è illimitato.
Si prevede la possibilità di ricorrere ai Probiviri per questioni di arbitrato all’interno dell’associazione.
Art. 6 Ammissione dei Soci
La qualità di Socio Effettivo, Socio Ordinario, Socio Professionista, Socio Onorario e Socio Sostenitore, da parte degli aventi titolo, si acquisisce a domanda dell’interessato e si perfeziona con l’accoglimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei presenti.
Tutti i soci sono obbligati ad accettare e rispettare le norme del presente statuto, i Regolamenti per lo svolgimento delle singole attività e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale.
I Soci vengono raggruppati nelle seguenti categorie:
- Docenti di ogni ordine e grado;
- Laureati liberi professionisti;
- Studenti e non laureati.
I Soci devono possedere un buon livello culturale, una buona preparazione ed un’assoluta integrità personale e professionale e devono impegnarsi a non utilizzare la propria capacità professionale a fini speculativi e ad operare nel massimo rispetto dell’integrità individuale.
L’ammissione di un Socio o di un Aderente avviene esclusivamente dietro presentazione di una domanda scritta e motivata, ed è rigorosamente subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione di nuovi Soci o Aderenti è ammesso presentare ricorso allo stesso Consiglio Direttivo.
I Soci e gli Aderenti devono pagare regolarmente le quote sociali, sono tenuti a partecipare alle attività dell’Associazione e devono uniformarsi alle direttive da essa emanate.
I Soci e gli Aderenti possono essere radiati se vengono a mancare i requisiti loro richiesti e se si comportano in maniera contrastante con le finalità istituzionali dell’Associazione. La radiazione, in caso di mancato pagamento della quota sociale, avviene automaticamente dopo due anni di morosità.
La radiazione per mancanza dei requisiti richiesti o per indegnità viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere ratificata dall’Assemblea.
I Soci e gli Aderenti si iscrivono tramite una Sezione (Soci e Aderenti Sezionali). Nel caso non esista una Sezione del territorio regionale di appartenenza, possono iscriversi in una Sezione di loro scelta o come Soci o come Aderenti Nazionali.
Enti, Società e Associazioni che abbiano dimostrato particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione o delle sue finalità, possono essere ammessi quali Aderenti Collettivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, che si esprime a maggioranza qualificata. Per motivati meriti nei confronti dell’Associazione o delle sue finalità viene conferito dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il titolo di Socio Onorario.
Art. 7 Dimissioni – Decadenza
In qualsiasi momento, qualunque associato può presentare le proprie dimissioni.
La qualità di Socio Fondatore, con tutti i diritti e doveri inerenti, si perde, oltre che per decesso, per dimissioni volontarie, per mancato pagamento della quota associativa, su richiesta di almeno tre Soci Fondatori qualora si esprima in tal senso il Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi più uno dei suoi membri.
La qualità di Socio Effettivo, Socio Ordinario, Socio Professionista, Socio Onorario e Socio Sostenitore si perde, oltre che per decesso, per perdita dei requisiti previsti, per dimissioni volontarie, per mancato pagamento della quota associativa, per espulsione o radiazione conseguente a provvedimento disciplinare motivato deliberato del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti o delle Deliberazioni degli Organi Sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In ogni caso il danno dovrà essere risarcito.
Su delibera del Consiglio Direttivo, l’associato viene dichiarato decaduto per ragioni disciplinari.
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea dei soci ordinari.
Art. 8 Quote Associative
Le quote associative sono determinate, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, l’impegno si intende tacitamente rinnovato qualora il socio stesso non abbia presentato domanda di dimissioni tre mesi prima dalla scadenza dell’anno associativo.
In tutti i casi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo, è escluso il rimborso delle somme versate per quote sociali o contributi associativi.
Viene comunque espressamente previsto che i Soci Fondatori effettuino, ove necessario, dei versamenti infruttiferi nelle casse dell’Associazione che saranno comunque restituiti non appena le disponibilità finanziare dell’Associazione lo consentano.
Art. 9 Organi Sociali
Le cariche dell’Associazione non comportano alcun compenso e sono svolte a titolo completamente gratuito. E’ ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento degli incarichi (spese di trasporto, rappresentanza e simili purché autorizzate dal Presidente).
Art. 10 Assemblea
E’ costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari che siano in regola con quanto disposto dall’art. 8 e che alla stessa data non siano soggetti a sanzioni disciplinari di sospensione o espulsione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Soci facenti parte del Consiglio Direttivo, o da 1/5 dei soci ordinari. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando il Presidente o almeno 2/3 del Consiglio Direttivo lo reputino necessario; quando ne faccia richiesta motivata almeno il 1/5 dei Soci Ordinari.
L’Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
All’Assemblea Ordinaria spetta di:
- approvare il rendiconto annuale ed eventuale rendiconto preventivo e consuntivo;
- discutere e proporre gli indirizzi di massima per la gestione dell’attività associativa;
- determinare il numero dei membri del consiglio direttivo tra un minimo di tre ed un massimo di 9;
- eleggere le cariche sociali, interne al Consiglio Direttivo, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Sono eleggibili tutti i soci ordinari, sono eletti i soci ordinari che ottengono il maggior numero di voti in una votazione a scrutinio segreto, fatte salve le cariche per il primo triennio di attività così come indicate nell’Atto Costitutivo che allegato al presente Statuto, ne forma parte integrante.
- approvare le eventuali variazioni delle quote associative predisposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti e le eventuali proposte di modifica;
- deliberare su quant’altro ad essa demandato dalla legge.
All’Assemblea Straordinaria spetta di:
- proporre le modifiche al presente statuto con le modalità di cui al successivo Art. 18;
- deliberare su quant’altro ad essa demandato dalla legge.
L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere convocata per posta cartacea con ricevuta di ritorno, per e-mail (PEC) con conferma di ricevimento o per fax e almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
Gli avvisi debbono specificare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia la presenza della metà più uno dei Soci Ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente e nomina di volta in volta un Segretario il quale redige il verbale dell’Assemblea che dovrà essere riportato su apposito registro e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i Soci anche non intervenuti o dissenzienti.
Normalmente le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano. Possono effettuarsi per appello nominale qualora lo richiedano un quinto dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
Le deliberazioni sono valide purché prese con la maggioranza semplice dei presenti.
Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione si applicano le modalità prescritte agli articoli 17 e 18 del presente statuto. Le stesse potranno essere applicate per altre eventuali deliberazioni particolarmente rilevanti per la vita dell’Associazione.
Art. 11 Consiglio Direttivo
L’associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto dai Soci Fondatori e dagli eventuali Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio. In caso di dimissioni di un membro il Consiglio provvede alla sua sostituzione con altro socio Ordinario chiedendone la ratifica alla prima riunione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo Elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Designa tutte quelle figure istituzionali ritenute utili alla miglior gestione dell’Associazione stessa e fissa le responsabilità di ciascun Consigliere in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei fini sociali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri. L’avviso di convocazione deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione anche a mezzo telegramma, e-mail (PEC) con conferma di ricevimento o fax da recapitare almeno un giorno prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la metà più uno dei Consiglieri tra i quali vi siano il Presidente o il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono validamente approvate se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti, ciascun membro ha diritto ad un solo voto, in caso di parità prevale il presidente.
I verbali e le deliberazioni del Consiglio devono essere riportati su apposito registro.
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo sovrano, deliberante ed esecutivo dell’Associazione, ad esso spetta dare concreta attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea di Indirizzo e gestire le attività sociali pertanto è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Esso inoltre:
- predispone il programma di attività sociale sulla base delle linee proposte dall’Assemblea di Indirizzo;
- predispone il rendiconto consuntivo annuale ed approva il bilancio dell’Associazione;
- predispone i regolamenti e propone eventuali modifiche al presente statuto e ai regolamenti;
- delibera tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività dell’Associazione;
- promuove le iniziative e le attività dell’Associazione;
- provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando entrate e spese;
- propone la misura della quota associativa annua, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art 7;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera in merito all’accoglimento o meno delle domande d’associazione;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per poi sottoporre la sostituzione al voto di ratifica dell’Assemblea.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai lavori personalità e/o eventuali collaboratori, senza diritto a voto o può avvalersi, per compito operativi e/o di consulenza, su commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività di cittadini, soci e non, in grado, per competenza specifica, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Art. 13 Compiti ed attribuzioni del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, ed ha le seguenti attribuzioni:
- convoca e presiede le Assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo;
- vigila sulla corretta attuazione delle delibere degli Organi Sociali;
- ha funzioni di iniziativa e impulso e coordina l’attività dell’Associazione;
- può gestire conti bancari intestati all’Associazione;
- non può assumere impegni finanziari per conto dell’Associazione che non siano stati preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli con carattere d’urgenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza soggettiva;
- compie tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e che non sono espressamente riservati agli altri Organi dell’Associazione;
In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente al quale può delegare parte delle proprie attribuzioni.
Art . 14 Attribuzioni del Segretario
Il Segretario, viene designato a votazione dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso su proposta del Presidente.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’assolvimento del suo mandato e collabora con il consiglio nelle loro funzioni.
- E’ di supporto all’attività amministrativa dell’Associazione e pertanto collabora con il Presidente;
- nella tenuta e custodia della documentazione e dei beni dell’Associazione;
- nell’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- nella tenuta dei registri dei verbali dell’Assemblea di Indirizzo e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- nella tenuta del giornale di cassa, degli altri libri contabili e del registro di inventario secondo le norme in vigore;
- nella riscossione e consegna del denaro, nonché nella conservazione delle merci e materiali di proprietà dell’associazione;
inoltre:
- ha in consegna locali, attrezzature e materiali dati in uso e di proprietà dell’Associazione;
- effettua i pagamenti e versa le somme contanti su apposito conto corrente bancario e/o postale;
- adotta tutte le cautele per evitare perdite e danni di qualsiasi genere;
- cura gli adempimenti fiscali;
- compila trimestralmente il rendiconto analitico finanziario della gestione che sottoporrà all’approvazione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- predispone tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione dei bilanci;
- può essere coadiuvato da personale fiduciario del cui operato è responsabile e della cui collaborazione ne ha ricevuto assenso da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo;
- risponde al Presidente e al Consiglio Direttivo circa la propria attività;
- osserva il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo circa la propria attività;
Art 15 Consiglio dei Probiviri
Il Consiglio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei soci Ordinari ed è costituito da tre membri ritenuti insigni, anche non appartenenti all'Associazione. Esso ha funzioni di arbitrato e decide a maggioranza su situazioni in cui vengano messi in atto, da parte di Soci, comportamenti contrari ai “principi e valori” dell’Associazione, e come Giudice di Seconda Istanza in merito ai provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei soci da parte del Consiglio Direttivo.
Art 16 Principi di Gestione
Il rendiconto annuale comprende l’esercizio sociale che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno e deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile successivo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di iscrizione dei Soci;
- dalle eventuali quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi delle attività svolte e/o promosse dall’Associazione;
- da eventuali contributi, assegnazioni, donazioni, lasciti dei Soci Sostenitori o di altri soggetti;
- dagli interessi della gestione finanziaria;
- da eventuali fondi di riserva costituito dalle eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione divenisse proprietaria;
- da ogni altra entrata che concorra ad accrescere l’attività dell’Associazione.
Al termine di ogni esercizio sociale deve essere redatto il rendiconto economico finanziario. Le eventuali eccedenze di entrate e di spese debbono essere riportate nel nuovo esercizio finanziario. E’ vietata la distribuzione tra i Soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.
Art. 17 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle entrate previste all’art. 16
- dai beni mobili ed immobili comunque acquistati.
I beni dell’Associazione sono indivisibili e nessun associato può accampare diritti individuali su di essi o su parte di essi.
Art. 18 Modifiche allo Statuto
Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci Ordinari. Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soci, mediante affissione presso la sede sociale, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea dei soci Ordinari per la relativa approvazione.
Per le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione che non abbia possibilità di svolgere le attività istituzionali può essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti dell’Assemblea dei soci Ordinari, con la stessa delibera viene nominato il Liquidatore.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione dell’eventuale saldo patrimoniale attivo, dedotte le eventuali passività. Detto patrimonio, non perseguendo l’Associazione fini di lucro, sarà devoluto ad altre Associazioni o Enti morali con finalità analoghe per fini assistenziali.
E’ comunque esclusa la possibilità di divisione tra i Soci dei beni patrimoniali o delle risultanze attive di gestione o del ricavato della loro vendita.
Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, l’Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma. La conseguente estinzione sarà operata in base alla normativa in vigore;
Art. 20 Norma di Rinvio
Per tutto quanto non previsti dal presente Statuto si rinvia alle leggi in vigore.



